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10 Dicembre 2025La normativa e le interpretazioni giurisprudenziali hanno chiarito da tempo i ruoli, i compiti e i doveri di ogni soggetto e se, di fronte ad un evento negativo, ognuno pensa “non è colpa mia, non era compito mio”, normale reazione auto protettiva, ci sono i fatti, le dinamiche, le prassi e i ruoli esercitati di fatto che definiscono chiaramente le singole posizioni.
Ognuno ha il suo ruolo dal lavoratore fino ad arrivare al datore di lavoro passando per il preposto, il dirigente per la sicurezza, il delegato.
Ruoli e Responsabilità
Datore di lavoro
- Valutazione dei rischi e redazione del DVR (artt. 17, 28)
- Nomina e supervisione di RSPP, dirigenti e preposti (art. 16)
- Formazione, informazione e dotazione DPI
- Obbligo generale ex art. 2087 c.c.: tutela salute e integrità psicofisica
Dirigente
- Organizza l’attività lavorativa e attua direttive del datore di lavoro (art. 2, c.1, lett. d)
- Responsabilità operative: vigilanza sulle misure di sicurezza
Preposto
- Sovrintende all’attività lavorativa e controlla la corretta esecuzione (art. 19)
- Vigilanza sull’uso dei DPI e rispetto procedure
- Intervento in caso di pericolo grave e imminente
- Segnalazione tempestiva di disfunzioni
- Formazione specifica e aggiornamenti periodici
Lavoratore
- Uso corretto dei DPI e rispetto delle procedure (art. 20)
- Informazione su rischi e istruzioni ricevute
RSPP / ASPP / Medico competente / RLS
- RSPP: identifica rischi, collabora al DVR, coordina formazione
- ASPP: supporto tecnico nelle attività preventive
- Medico competente: sorveglianza sanitaria obbligatoria
- RLS: rappresenta i lavoratori nella consultazione sulla sicurezza
Tabella Riassuntiva
| Ruolo | Articoli Normativi | Responsabilità Principali |
| Datore di lavoro | art. 2, 16, 17, 18, 28, 2087 | Valutazione rischi, DVR, nomina, formazione, tutela salute |
| Dirigente | art. 2 lett. d, art. 18 | Organizzazione, attuazione direttive, vigilanza |
| Preposto | art. 2 lett. e, art. 19 | Vigilanza, intervento, segnalazione, formazione |
| Lavoratore | art. 20 | Uso DPI, rispetto procedure, informazione |
| Delegato di funzioni | art. 16 | Delega formale, autonomia, responsabilità personale |
| RSPP / ASPP | art. 2, 17, 32 | Valutazione rischi, DVR, formazione, supporto tecnico |
| Medico competente | artt. 18, 25 | Sorveglianza sanitaria, valutazione rischi, cartelle sanitarie |
| RLS | artt. 47-50 | Rappresentanza, consultazione, accesso documenti |
Interessanti gli approfondimenti di Anna Guardavilla sul tema di fatto:
Alcuni spunti di riflessione
- Datore di lavoro: rimane il fulcro, con obblighi indelegabili (valutazione dei rischi, DVR, art. 17). Anche se delega, conserva un dovere di vigilanza generale (art. 2087 c.c.).
- Dirigente: non è solo un “esecutore” delle direttive, ma ha un ruolo attivo nell’organizzazione e nella vigilanza. La giurisprudenza lo considera responsabile di fatto quando esercita poteri gestionali, anche senza formale investitura.
- Preposto: figura spesso sottovalutata, ma centrale. La Cassazione ha ribadito che non è un optional: chi di fatto sovrintende e controlla diventa preposto, con obblighi di vigilanza e intervento immediato.
- Lavoratore: non è passivo. Ha obblighi precisi (art. 20), e la violazione può comportare responsabilità disciplinare e, in certi casi, penale.
- RSPP/ASPP, medico competente, RLS: sono figure tecniche e di garanzia, ma la loro attività non esonera gli altri soggetti dalle rispettive responsabilità.
Sintesi
La sicurezza sul lavoro è un sistema corale: ogni figura ha compiti precisi e non può sottrarsi invocando la mancanza di colpa. La giurisprudenza ha chiarito che conta ciò che si fa di fatto, non solo ciò che è scritto nelle deleghe. Questo evita “zone grigie” e responsabilità sfuggenti.



