
GOVERNANCE E GESTIONE DEL RISCHIO
4 Maggio 2026Nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro permane a volte una confusione tra le figure di RSPP e HSE Manager.
Una sovrapposizione solo apparente, che in realtà coinvolge ruoli, responsabilità e funzioni profondamente diverse, con conseguenze organizzative e giuridiche tutt’altro che marginali.
La distinzione non è terminologica né accademica: è strutturale.
E riguarda direttamente la capacità di un’organizzazione di governare il rischio, non semplicemente di adempiere agli obblighi normativi.
Il ruolo dell’RSPP nel quadro normativo
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura espressamente prevista dal D.Lgs. 81/08, nominata dal Datore di Lavoro, con compiti di supporto tecnico alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il Testo Unico è chiaro nel definirne il perimetro:
all’RSPP non sono attribuiti poteri decisionali, organizzativi o di spesa, né obblighi di vigilanza operativa sulle attività lavorative.
Il suo ruolo è tecnico‑consulenziale, collocato nella fase di analisi, valutazione e segnalazione dei rischi.
Non governa l’organizzazione del lavoro, non impartisce ordini operativi, non sostituisce il Datore di Lavoro.
È noto, inoltre, che il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni dirette a carico dell’RSPP.
Questo elemento, spesso citato in modo semplificato, ha contribuito nel tempo a generare fraintendimenti tanto diffusi quanto pericolosi.
La responsabilità dell’RSPP secondo la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni che l’assenza di sanzioni “tipiche” nel Testo Unico non equivale a un’assenza di responsabilità.
L’RSPP può essere chiamato a rispondere penalmente per colpa professionale, quando l’evento lesivo risulti causalmente collegato a:
- errori tecnici nella valutazione dei rischi;
- indicazioni errate o fuorvianti;
- omessa individuazione o segnalazione di rischi conoscibili e prevedibili.
In questi casi, la responsabilità si configura in concorso con altri soggetti titolari della posizione di garanzia, secondo le regole generali del codice penale.
La stessa giurisprudenza, però, fissa con altrettanta chiarezza il limite opposto:
l’RSPP non è responsabile dell’organizzazione del lavoro, non esercita poteri direttivi, non ha obblighi di controllo sull’esecuzione delle attività.
La sua nomina non costituisce delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia del Datore di Lavoro.
Il ruolo dell’HSE Manager
L’HSE Manager (Health, Safety & Environment Manager) è una figura organizzativa, introdotta per scelta dell’azienda.
Opera su un piano gestionale e strategico, occupandosi del coordinamento dei processi, dei sistemi di gestione, delle attività ambientali, dei flussi informativi e degli indicatori di performance.
Non è una figura obbligatoria per legge.
Rileva ai fini del D.Lgs. 81/08 solo quando la stessa persona, in possesso dei requisiti previsti, venga formalmente nominata anche RSPP.
In assenza di tale nomina, il ruolo resta esclusivamente organizzativo.
Confondere o sovrapporre RSPP e HSE Manager, senza chiarire formalmente perimetri, poteri e responsabilità, significa introdurre ambiguità strutturali nel sistema di prevenzione.
Quando RSPP e HSE Manager coincidono nella stessa persona
Nella pratica aziendale, soprattutto nelle realtà medio‑grandi, accade frequentemente che RSPP e HSE Manager coincidano nella stessa persona.
Questa configurazione è legittima, ma rappresenta uno dei punti di maggiore fragilità del sistema se non viene gestita con metodo.
Quando i due ruoli coincidono, è essenziale distinguere quale funzione venga esercitata in ciascun momento anche per non andare in conflitto con se stessi:
- come RSPP, il soggetto mantiene un ruolo tecnico‑consulenziale, privo di poteri decisionali e di vigilanza;
- come HSE Manager, opera invece sul piano gestionale, entro i limiti dei poteri organizzativi effettivamente attribuiti dall’azienda.
La coincidenza dei ruoli non trasforma automaticamente l’RSPP in soggetto titolare di una posizione di garanzia, né amplia di per sé la sua responsabilità penale.
Il rischio nasce quando i confini tra funzione tecnica e funzione gestionale diventano indistinti nella prassi quotidiana.
In assenza di:
- chiara attribuzione dei poteri decisionali;
- coerenza tra incarichi formali e comportamenti organizzativi;
- tracciabilità delle segnalazioni tecniche e delle decisioni assunte;
la stessa persona può trovarsi a “governare” processi senza disporre delle leve necessarie, esponendosi a valutazioni ex post distorte del proprio ruolo.
Il nodo organizzativo
Le criticità più rilevanti emergono quando all’RSPP vengono attribuite, di fatto, aspettative gestionali o di risultato, senza strumenti, poteri e deleghe coerenti.
Si genera così un cortocircuito organizzativo:
la figura è chiamata a rispondere degli esiti del sistema di prevenzione pur restando formalmente priva delle leve per governarli.
È in questi contesti che, in caso di evento infortunistico, il sistema entra in crisi e le responsabilità vengono ricostruite a posteriori, spesso in modo conflittuale.
Una questione di governo del sistema, non di adempimenti
Chiarire i ruoli non è un esercizio formale né una tutela di categoria.
È una questione di governance del rischio.
Un sistema efficace di salute, sicurezza e ambiente richiede:
- ruoli chiaramente definiti;
- competenze adeguate;
- poteri coerenti con le responsabilità;
- tracciabilità delle decisioni e delle segnalazioni;
- integrazione tra approccio tecnico, giuridico e organizzativo.
Ridurre la sicurezza a un adempimento o a un’etichetta organizzativa aumenta il rischio, non lo riduce.
Conclusione
RSPP e HSE Manager non sono figure alternative né sovrapponibili per consuetudine.
Sono strumenti diversi, che rispondono a logiche diverse e che devono essere correttamente collocati all’interno dell’organizzazione aziendale.
La chiarezza nei ruoli non è un dettaglio:
è una condizione essenziale per la tutela delle persone, per la tenuta giuridica dell’impresa e per una gestione realmente efficace della prevenzione.



