
Near miss: dal 2026 un nuovo obbligo per le imprese
5 Marzo 2026Se mai ci fosse ancora la necessità di fare il punto dopo quasi un anno dall’entrata in vigore, si ricorda che la formazione obbligatoria dei lavoratori (generale + specifica)
deve essere completata prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
Infatti, con l’Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), in vigore dal 19 maggio 2025, cambia in modo sostanziale la gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori neoassunti.
Uno dei punti più rilevanti – e spesso fonte di equivoci – riguarda le tempistiche di erogazione della formazione obbligatoria.
Addio definitivo alla “regola dei 60 giorni”
A partire dal 19 maggio 2025, data di entrata in vigore del nuovo Accordo, non è più previsto alcun termine di 60 giorni entro cui completare la formazione dei lavoratori dopo l’assunzione.
Tale termine, per anni richiamato nella prassi aziendale, derivava da una disposizione transitoria del precedente Accordo Stato‑Regioni del 21 dicembre 2011, oggi superata e non riproposta nel nuovo quadro normativo.
IL PRINCIPIO OGGI VIGENTE
Dal 19 maggio 2025, alla luce della normativa applicabile:
- ✅ la formazione obbligatoria dei lavoratori (generale + specifica)
deve essere completata prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa; - ✅ il lavoratore non può essere adibito alla mansione se non ha ricevuto una formazione adeguata ai rischi;
- ✅ il principio è coerente con quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, oggi ribadito senza ambiguità dal nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025.
In termini operativi: prima la formazione, poi il lavoro.
Deroghe: attenzione alle interpretazioni estensive
Il DL 159/2025 ha introdotto deroghe molto circoscritte, applicabili solo a specifici settori (es. turismo e pubblici esercizi) e con limiti temporali ridotti.
È importante precisare che:
- ❌ non si tratta di una reintroduzione dei 60 giorni;
- ❌ non costituisce una regola generale;
- ✅ le deroghe vanno valutate caso per caso, anche in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Impatti operativi per le aziende
L’applicazione del nuovo Accordo, dal 19 maggio 2025, richiede una revisione delle modalità di inserimento dei neoassunti, in particolare:
- pianificazione preventiva della formazione;
- maggiore coordinamento tra ufficio personale, RSPP e soggetti formatori;
- attenzione a non esporre il lavoratore a rischi prima del completamento del percorso formativo.
La logica del “assumiamo oggi e formiamo nei prossimi giorni” non è più compatibile con il quadro normativo vigente.
Il supporto di EB Sicurezza e Ambiente
La vera criticità non è “sapere cosa dice l’Accordo”, ma dimostrare, in caso di verifica, che la formazione è stata progettata, erogata e verificata correttamente.
È qui che si gioca la differenza tra essere formalmente in regola ed essere realmente tutelati.
EB Sicurezza e Ambiente Srl affianca le aziende:
- nella verifica della conformità normativa dei percorsi formativi;
- nella programmazione tempestiva della formazione dei neoassunti;
- nel chiarimento delle ricadute operative del nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025.
Per informazioni o approfondimenti, è possibile contattare i nostri professionisti.



