
AD OGNUNO LE SUE RESPONSABILITÀ
10 Dicembre 2025È un po’ lungo ci rendiamo conto ma si riscontrano ancora interpretazioni o fraintendimenti ed allora abbiamo ritenuto utile fare una ricerca di approfondimento e cercare di essere più chiari possibile.
Aggiornamento:
Accordo sancito il 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Abroga e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016.
1) Entrata in vigore: immediata, con periodi transitori mirati
L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. (24/05/2025) e abroga i testi del 21/12/2011, 22/02/2012 e 07/07/2016. Ciò significa che il nuovo impianto è efficace fin da subito per i percorsi regolati dal testo, con finestre transitorie limitate e puntuali per consentire l’adeguamento operativo.
Nel concreto, il transitorio non è una moratoria generale: per alcune figure e nuovi ambiti (preposti, ambienti confinati, nuove attrezzature) è previsto un tempo di adeguamento fino al 24 maggio 2026; per la formazione del datore di lavoro l’adeguamento è entro 24 mesi, quindi fino al 24 maggio 2027.
2) Fine dei “60 giorni”: formazione prima dell’inizio delle mansioni (incluso l’addestramento)
La nota previsione del vecchio Accordo 2011 (“entro 60 giorni dall’assunzione”) non compare più: il nuovo testo chiarisce che la formazione deve essere completata prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione. L’interpretazione è allineata all’art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/08 e supera le ambiguità del passato.
Questo vale anche per l’addestramento pratico: le parti teoriche e pratiche devono essere effettuate prima dell’esposizione ai rischi. Inoltre è introdotta una verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per i corsi iniziali e di aggiornamento.
3) Formazione dei lavoratori: struttura e modalità
Resta confermata la bipartizione generale (4h) + specifica (4/8/12h in base al rischio), ma con requisiti più stringenti su verifiche, modalità (presenza, VCS, e‑learning con limiti) e documentazione (fascicolo corso).
La formazione deve precedere l’assegnazione alla mansione: non esistono più finestre generali differite. Gli attestati e le verifiche devono essere tracciati e conservati.
4) Preposti e Dirigenti: nuove durate e aggiornamenti
Preposti
- Durata: da 8a 12 ore (corso base).
- Aggiornamento: biennale (6 ore).
- Modalità: no e‑learning per base e aggiornamento; ammessa presenza o VCS sincrona.
- Scadenza transitoria: se la formazione/aggiornamento è antecedente di oltre 2 annial 24/05/2025, completare entro 24/05/2026.
Dirigenti
- Durata: 12 ore (da 16), con modulo cantieri aggiuntivo da 6 ore per chi opera in cantieri.
5) Datore di Lavoro: nuovo obbligo formativo, struttura e scadenze
Il Datore di Lavoro (anche se non svolge il ruolo di RSPP) è ora obbligato a seguire un percorso formativo dedicato che lo abiliti a gestire in modo consapevole gli obblighi organizzativi e gestionali della sicurezza.
Struttura del corso base
- Durata: 16 oresuddivise in modulo giuridico‑normativo e modulo organizzativo/gestionale (valutazione rischi, misure preventive, gestione emergenze, informazione/formazione, consultazione).
- Modulo aggiuntivo “Cantieri”: 6 oreper imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili (art. 97 D.Lgs. 81/08).
- Modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e‑learning(per DL base; alcuni vincoli per DL‑RSPP).
- Verifica finale: testdi 30 domande a risposta multipla con soglia di 70%.
- Aggiornamento: quinquennale, minimo 6 ore(integra “Cantieri” se pertinente).
Scadenza transitoria per i DL
- Adeguamento entro 24 mesidalla pubblicazione: entro 24/05/2027. I corsi già erogati e conformi al nuovo Accordo sono riconosciuti, con aggiornamento calcolato dalla data attestato.
6) Ambienti confinati / sospetti d’inquinamento e nuove attrezzature
Il nuovo Accordo disciplina espressamente la formazione per attività ASIC “Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati” (DPR 177/2011) e nuove attrezzature (p.es. carriponte, gru a cavalletto, caricatori materiali, macchine raccoglifrutta/CRF), con pacchetti teorico‑pratici e aggiornamenti quinquennali.
Scadenza transitoria: entro 24/05/2026 per l’adeguamento.
7) Soggetti formatori, requisiti e fascicolo del corso
Il testo definisce in modo puntuale soggetti formatori, requisiti dei docenti, organizzazione dei corsi, verbalizzazioni, verifiche, attestazioni e introduce il fascicolo del corso da conservare a fini ispettivi e probatori.
8) Periodo transitorio: cosa si può ancora fare “a vecchie regole”
Durante i 12 mesi successivi all’entrata in vigore (fino al 24/05/2026), è possibile avviare corsi regolati dai vecchi accordi solo se conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti e se completati entro il termine.
Per ambiti non regolati prima (ASIC, nuove attrezzature), valgono subito le nuove regole 2025.
Attenzione: alcune fonti divulgative parlano genericamente di “tempo fino al 2026”. In realtà, la formazione lavoratori (teoria + addestramento) deve essere immediata, prima dell’inizio delle mansioni; il 2026 vale come scadenza transitoria per specifici aggiornamenti/nuovi ambiti, non come rinvio generalizzato.
9) Cosa fare subito (checklist operativa)
- Onboarding: pianificare la formazione prima del badge di ingresso (generale + specifica) e documentare le prove di apprendimento.
- Addestramento pratico: programmare esercitazioni prima dell’esposizione ai rischi; aggiornare procedure e registri di addestramento.
- Preposti: verificare chi supera i 2 anni al 24/05/2025 e calendarizzare l’aggiornamento entro 24/05/2026.
- Cantieri / Attrezzature / ASIC: avviare subito percorsi con moduli praticie verifiche; chiudere entro 24/05/2026.
- Datore di Lavoro: fissare il corso 16h e (+6h Cantieri se applicabile) e completarlo entro 24/05/2027; pianificare l’aggiornamento quinquennale (≥6h).
- Fascicolo corso e audit: strutturare archiviazione per 10 anni, attestati anche ai lavoratori, gestione scadenze e monitoraggio interno.
10) Riepilogo scadenze (transitorio)
- Preposti (aggiornamento): entro 24/05/2026 se >2 anni al 24/05/2025.
- Ambienti confinati / nuove attrezzature: entro 24/05/2026.
- Datore di Lavoro: entro 24/05/2027.
Conclusione
Il Nuovo Accordo 2025 non concede rinvii generalizzati: per i lavoratori la formazione (anche addestramento) è immediata e preventiva; per preposti, ambienti confinati e nuove attrezzature è previsto un adeguamento entro il 2026; il Datore di Lavoro deve completare il suo percorso entro il 2027.
La sfida ora è organizzativa: integrare la formazione nella gestione ordinaria dell’azienda, con tracciabilità, verifiche e archiviazione solide per garantire conformità e prevenzione reale.
TABELLA RIASSUNTIVA
| Categoria | Obbligo formativo | Durata | Scadenza transitoria |
|---|---|---|---|
| Lavoratori | Formazione generale + specifica + addestramento pratico, da completare prima dell’inizio mansioni | Generale 4h + Specifica 4/8/12h (in base al rischio) | Immediata (dal 24/05/2025) |
| Preposti | Corso base + aggiornamento | Base 12h, Aggiornamento 6h biennale | Entro 24/05/2026 se formazione >2 anni al 24/05/2025 |
| AmbientI confinati / nuove attrezzature | Percorsi teorico-pratici con aggiornamento quinquennale | Variabile (pacchetti specifici) | Entro 24/05/2026 |
| Datore di Lavoro | Corso base obbligatorio (anche se non RSPP) + modulo cantieri se applicabile | Base 16h + Cantieri 6h | Entro 24/05/2027 |



