AGIRE DETERMINATI PER PREVENIRE GLI INFORTUNI
18 Settembre 2024Un pò lungo ma necessario
Il decreto n. 132/2024 entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.
È IL nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
La presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti edilizia nel contesto del Decreto n. 132/2024 avviene attraverso un procedimento digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1 ottobre 2024.
I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale sono escluse da questo obbligo così come le imprese in possesso di certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.
Le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell’avvenuta presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.
Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
• Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
• Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.
Una volta presentata la domanda, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la patente a punti è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente conterrà le seguenti informazioni:
• Dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo
• Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
• Data di rilascio e numero della patente
• Punteggio attribuito al momento del rilascio (30 punti iniziali)
• Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
• Aggiornamenti sull’esito di eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei punti
Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata. In tal caso, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla revoca.
SANZIONI
Ricordiamo che lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
LA CIRCOLARE INL N. 4 DEL 23 SETTEMBRE 2024 SULLA PATENTE A CREDITI EDILIZIA
In attuazione del Decreto n. 132/2024, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.