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Obbligo di comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro decorre dall'1 gennaio 2009

Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 ha posticipato al 1 gennaio 2009 l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze.

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (G.U.3 giugno 2008 , n.128).

A fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008);
Il Decreto- legge differisce, inoltre, all'1 gennaio 2009 il termine a partire dal quale le visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2 dell'articolo 41 del Dlgs. 81/2008, non potranno essere effettuate in fase preassuntiva.

 

fonte Il Sole 24 ore

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